Del pubblico...
Ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 27 sono individuate e definite le seguenti attribuzioni alla Pubblica Amministrazione:
- Competenze dei Comuni:
· gestione dell'anagrafe canina
· garantire servizi di controllo e cattura dei cani randagi e vaganti
· garantire strutture di ricovero per i cani randagi
· vigilare sul fenomeno randagismo
· promuovere informazioni alla cittadinanza sui canili
· assicurare il censimento e la gestione delle colonie feline
- Competenze delle Province:
· coordinare le azioni dei Comuni sull'anagrafe canina, sulla vigilanza e sulla cattura dei cani vaganti
· coordinare le azioni dei Comuni per la realizzazione e la gestione delle strutture di ricovero
· promuovere ed attuare corsi di formazione
· promuovere ed attuare programmi d'informazione ed educazione
- Competenze delle Aziende U.S.L.:
· collaborare con i Comuni per la realizzazione dell'anagrafe canina e l'applicazione delle leggi di protezione degli animali
· vigilare sui servizi di controllo della popolazione canina
· verificare lo stato igienico-sanitario delle strutture di ricovero
· controllare lo stato di salute dei cani ricoverati e catturati
· partecipare all'attuazione di programmi d'informazione
· effettuare le sterilizzazioni dei gatti in libertà e dei cani ospitati
· in collaborazione con gli Ordini dei Medici Veterinari organizzare ed attuare programmi per la limitazione delle nascite
- Competenze della Regione:
· indirizzare e coordinare le azioni d'informazione
· indirizzare e coordinare le azioni d'aggiornamento e formazione
· indirizzare e coordinare i piani di risanamento, costruzione e gestione delle strutture di ricovero
...del privato
Ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 27 è fatto divieto:
- a chiunque di abbandono di qualsiasi animale. La mancata iscrizione all'anagrafe canina, la mancata comunicazione di rinuncia alla proprietà e la mancata custodia del cane sono equiparate all'abbandono.
- di detenzione di animali a chi è riconosciuto colpevole di reato di maltrattamento e crudeltà contro gli animali.
Ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003:
- Chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici e etologici secondo l'età, il sesso e la razza ed in particolare deve:
· rifornirlo di cibo ed acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata,
· assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico,
· consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico,
· prendere ogni possibile precauzione per impedirgli la fuga,
· garantire la tutela dei terzi da aggressioni,
· assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.
- E' fatto divieto di partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti di età inferiore a 4 mesi e, se di età superiore, debbono avere garantita un'adeguata copertura vaccinale contro le malattie di specie individuate dalle A.U.S.L.
Ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Salute 3 marzo 2009:
1. E' eliminato l'elenco delle razze "pericolose";
2. E' confermata la responsabilità civile e penale del propietario del cane ai danni che questi arreca a persone, animali o cose;
3. E' fatto obbligo munire i cani di guinzaglio di misura non superiore a mt 1,50 nei luoghi aperti al pubblico e di museruola in caso di potenziale pericolo;
4. Sono istituiti percorsi formativi per i propietari di cani con rilascio di specifica attestazione, denominata patentino. Tali percorsi formativi diventano obbligatori per i propietari dei cani impegnativi da gestire segnalati dai veterinari liberi professionisti ai servizi veterinari della ASL;
5. I servizi veterinari tengono un registro dei cani che hanno provocato gravi lesioni a persone, animali o cose oppure ritenuti rischiosi per l'incolumità pubblica, oltre a stabilire le misure di prevenzione ed eventuali interventi terapeutici comportamentali per essi;
6. I propietari dei cani inseriti nel registro devono stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane ed applicare museruola e guinzaglio al proprio animale in luoghi pubblici;
7. E' fatto obbligo a chiunque conduca il proprio cane in un luogo pubblico raccoglierne le feci e avere con sè strumenti idonei alla raccolta delle stesse;
8. E' confermato il divieto di addestarmento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani, le operazioni di selezione ed incrocio tese allo stesso fine, la pratica del doping, gli interventi chirurgici ndestinati a modificare la morfologia del cane, fatto salvi gli interventi curativi certificati dal medico veterinaio.
Ai sensi del Regolamento CE 998/2003 i possessori a fini non commerciali di cani, gatti e furetti che intendono spostarsi con il proprio animale nel territorio della Comunità Europea debbono munirsi di apposito passaporto, ovvero di documento rilasciato dall'Autorità Sanitaria competente (Servizi Veterinari delle AUSL) che consenta l'identificazione dell'animale e di accertarne lo stato sanitario.
La Legge 20 luglio 2004, n. 189 – disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate – apporta sostanziali modifiche al codice penale (introducendo il Titolo IX-bis “dei delitti contro il sentimento degli animali”) oltre che per l’inasprimento delle pene previste, soprattutto per la considerazione dell’animale quale “essere vivente” e non più “cosa” come in passato. Rientrano nel campo di applicazione della norma i seguenti reati:
- uccisione per crudeltà o senza necessità di animali
- maltrattamento di animali
- spettacoli o manifestazioni con animali vietati
- combattimento tra animali
- abbandono di animali
- utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce di cani e gatti